Dicono gli Ermellini: “ai sensi dell’art. 44, comma 3, del CCNL comparto sanità del 10 settembre 1995, per il quadriennio 1994/1997, l’indennità giornaliera, prevista a favore del personale del ruolo sanitario con orario di lavoro settimanale ripartito su cinque lavorati con servizio articolato su tre turni, non compete per la giornata del sabato né per il sesto giorno non lavorato, trattandosi di emolumento agganciato all’effettiva prestazione del servizio ed inteso a ristorare la maggiore gravosità del lavoro prestato in turni,sicché essa spetta al lavoratore per le giornate non lavorate esclusivamente in caso di assenza per riposo compensativo, in dipendenza del recupero della prestazione lavorativa svolta in eccedenza rispetto a quella prevista contrattualmente, attese le esigenze di copertura dei turni (Cass. n. 29632/2018, Cass. nn. da 24379 a 24382 del 2015, Cass. nn. 13447, 13803, 13804, 13805 del 2015 e Cass. n. 27373 del 2013); con le richiamate pronunce…..si è, in sintesi, osservato che in base al CCNL per il personale non dirigenziale del comparto sanità l’orario di lavoro settimanale è di regola di 36 ore, articolate su cinque giornate lavorative, fatte salve le esigenze di continuità del servizio, che impongono ai lavoratori turnisti, impegnati nella copertura delle 24 ore giornaliere, di prestare attività per otto ore al giorno e per complessive 40 ore settimanali; rispetto al normale orario di lavoro, quindi, si può parlare di eccedenza, riequilibrata con la concessione di riposo compensativo, solo in relazione alla maggiore durata della prestazione giornaliera, sicché l’indennità prevista dall’art. 44, esclusa per i giorni di assenza ma non per quelli di riposo compensativo, non può essere riconosciuta per il sesto giorno non lavorato e va attribuita, invece, per i giorni di riposo concessi al fine di riequilibrare le maggiori prestazioni rese settimanalmente per effetto del superamento del limite giornaliero di durata; si è precisato al riguardo che la disciplina contrattuale deve essere interpretata alla luce del quadro normativo, che non consente di qualificare riposo compensativo il sesto giorno non lavorato, in quanto ai sensi dell’art. 22 della legge n. 724/1994 nelle amministrazioni pubbliche l’orario di servizio si articola su cinque giorni settimanali, per cui il sesto è solo un giorno non lavorato mentre il settimo è di riposo”. Conformi le successive ordinanze n. 9677 e 9759.
Comparto Sanità – Personale non dirigenziale – Corte di Cassazione Ordinanza n. 9127 del 2/4/2019
17 Giugno 2019
categorie: SENTENZE