È stato sottoscritto in data 19 dicembre 2019 nella sede dell’Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) il Contratto Collettivo nazionale di lavoro dell’area Sanità relativo al triennio 2016-18. Dopo la firma dell’ipotesi contrattuale del 24 luglio, è stato definitivamente firmato il contratto che riguarda circa 130.000 dirigenti medici e veterinari (ex Area IV), sanitari (ex Area III) e delle professioni sanitarie confluiti nella nuova Area dirigenziale della Sanità (accordo quadro 5 aprile 2016).
Un’altra grande novità è infatti quella del riconoscimento – o, meglio, della fine dell’equivoco – della dirigenza delle professioni infermieristiche e tecnico-sanitarie all’interno dell’“Area della Sanità”, insieme a medici, veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, fisici, farmacisti e psicologi.
In realtà l’unica modificazione riguarda la dirigenza PTA (Professionale, Tecnica ed Amministrativa) che abbandona la ex Area III, nella quale si trovava assieme alla dirigenza sanitaria non medica, per confluire nella nuova “Area delle funzioni locali” unitamente ai dirigenti regionali ed a quelli degli enti locali.
Il testo approvato armonizza in modo più organico vari istituti contrattuali, che si sono susseguiti nel tempo di seguito le novità apportate:
- Sono stati risolti diversi nodi, a partire dalle relazioni sindacali con una regolazione semplificata ed unitaria della materia sul modello partecipativo e del confronto aziendale e regionale ed istituzione commissione paritetica.
- Nei contratti sarà tenuta in conto la sede dell’attività lavorativa e non la sede di prima assegnazione. Ogni cambio di sede varrà una modifica del contratto individuale.
- Esonero dal periodo di prova:
per chi lo abbia già svolto in altra Azienda o ente del comparto Sanità (Per i dirigenti che provengono da altre amministrazioni rimane il requisito dell’ esonerabilità).
per chi abbia svolto attività di lavoro subordinato anche a tempo determinato per un periodo di almeno 12 mesi.
- Periodo di prova per i tempo determinato:
non più di 2 settimane se di durata inferiore ai 6 mesi;
non più di 4 settimane se di durata superiore i 6 mesi;
- Introdotto il limite di 36 mesi di durata massima dei rapporti di lavoro a tempo determinato.
- Introdotto il limite del 20% dei tempo determinato rispetto al totale del personale a tempo indeterminato;
- se il tempo determinato è di durata superiore ai 6 mesi gode di tutti i permessi previsti per i tempi indeterminati.
- orario di lavoro di 38 ore settimanali, di cui 4 per attività non assistenziali (26 ore per obiettivi diversi) con eventuale ricorso alle prestazioni lavorative aggiuntive
- elevato a 6 mesi il periodo temporale per il calcolo della durata media di 48 ore settimanali
- attività di formazione e riunioni di reparto sospendono il riposo (11 ore) e possono essere recuperate entro 7 giorni successivi
- entro ogni giorno 20 del mese deve essere stilata la programmazione oraria dei turni di lavoro
- le ore lavorate in pronta disponibilità sospendono l’attività lavorativa: potranno essere recuperate nei tre giorni successivi
- turno successivo a quello della pronta disponibilità, nella fascia pomeridiana e non mattutina
Sono state ampliate ed innovate alcune tutele, fermo restando le precedenti:
- quelle concernenti le gravi patologie che necessitano di terapie salvavita (i giorni di assenza conseguenti agli effetti collaterali delle terapie salvavita non verranno computati nel conteggio di comporto delle assenze per malattia per un periodo massimo di 4 mesi/anno)
- le misure in favore delle donne vittime di violenza (90 giorni di congedo in 3 anni per le dirigenti inserite nei percorsi di protezione ai sensi del D. lvo 80/2005)
- le ferie e i riposi solidali per i dirigenti che debbano assistere figli minori bisognosi di cure (possibilità di cessione delle ferie eccedenti le 4 settimane e i 4 giorni di festività soppresse a favore di altri colleghi)
- estensione del congedo parentale alle unioni civili
- accesso all’ orario di lavoro ridotto per esigenze familiari percentuale allargata dal 3% al 7% (possibile nel contratto integrativo). Resta incompatibile con l’esercizio della libera professione.
- le ferie sono sospese in caso di malattia che si protrae oltre i 3 giorni ed in caso di ricovero ospedaliero. Sono monetizzabili solo a seguito della cessazione del rapporto di lavoro e per motivi ben specifici (decesso, malattia, infortunio, gravidanza)
- previste 18 ore annuali per visite specialistiche, esami diagnostici, terapie.
Per la parte economica si evidenzia che l’aumento contrattuale è in linea con gli altri CCNL del Pubblico Impiego con incremento, per il trattamento fondamentale:
- del 3,48 % medio a regime corrispondenti ad un beneficio medio complessivo di poco più di 190 Euro/mese (arretrati medi previsti al 31.12.2019: €. 2.797,00 netti per i dirigenti. Per i Professori e Ricercatori dovrà essere decurtato l’incremento già corrisposto nel mese di novembre 2019 nella parte universitaria).
Stipendio Tabellare Annuo € 1.625 per tutti all’ entrata in vigore
Fondo incarichi € 248,30 per il personale in servizio al 31/12/2015
Fondo risultato € 162,50 per il personale in servizio al 31/12/2015
Fondo condizioni lavoro € 325,00 per il personale in servizio al 31/12/2015
Una tantum € 540,00 per dirigenti Medici Veterinari e Sanitari In servizio al 31/12/2017
Una tantum € 750,00 dirigenti delle professioni In servizio al 31/12/2017
Arretrati lordi
2016 € 256,1
2017 € 777,4
2018 € 1625
2018 540 / 750 Una Tantum
2019 € 1625 (dicembre)
- C’è poi una rivalutazione degli stipendi tabellari a regime di 125 Euro/mese per tredici mensilità
ulteriori incrementi per la parte accessoria del salario, con una particolare attenzione agli istituti retributivi più direttamente correlati alla erogazione dei servizi (guardie mediche e retribuzione di risultato) che portano ad un aumento medio mensile di 217 euro
- remunerazione delle guardie portata a 100 euro (120 nei PS) a turno e assorbe le indennità notturna e festiva con incremento di 25 euro lorde (45 euro lorde nei PS).
- Per il calcolo della indennità di esclusività l’esperienza professionale/anzianità richiesta si deve intendere riferita alla effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti con o senza soluzione di continuità.
Garantito inoltre valore minimo di retribuzione di posizione complessiva per dirigenti a rapporto esclusivo e valutazione positiva con anzianità maturata anche a tempo determinato in altre aziende o enti, anche non continuativa
= > a 5 anni: 5000 lordi annui
= > a 15 anni: 6000 lordi annui
= > a 20 anni: 7000 lordi annui
I fondi incarichi, risultato e condizioni di lavoro sono differenziati per le varie professioni
Un rilievo particolare è dato alla specialità di questa dirigenza, con un nuovo sistema degli incarichi per valorizzare la carriera dirigenziale, anche professionale, e nel relativo sistema di verifica e valutazione.
- La valutazione è diretta a verificare il raggiungimento degli obiettivi assegnati e delle capacità professionali
- I criteri generali dei sistemi di valutazione professionale e di valutazione della performance sono oggetto di confronto con le OO.SS.
a. Struttura complessa da 16.000 fino ad un max di 18.000 euro
b. Struttura semplice dipartimentale > 5 anni da 11.000 fino ad un max di 12.500 euro
c. Struttura semplice di U.O. > 5 anni da 11.000 fino ad un max di 12.500 euro
Incarichi professionali
a. altissima professionalità > 5 anni (nuovo) da 11.000 fino ad un max di 12.500 euro
b. alta specializzazione > 5 anni fino ad un max di 6.500 euro
c. incarico professionale > 5 anni fino ad un max di 5.500 euro
d. Incarico di base < 5 anni (valorizzazione dei giovani medici con 1500 Euro)
SCARICA CONTRATTO AL LINK SOTTOSTANTE
6 Gennaio 2020
categorie: NEWS FGU NAZIONALE