Prot. n. 24/CA2022
Messina, 20 marzo 2022
Al Commissario Straordinario
Al Direttore Amministrativo
Al Direttore Sanitario
A.O.U. “G. Martino” Messina
Oggetto: corresponsione compensi relativi all’attività libero professionale art. 30 regolamento ALPI Aziendale.
La scrivente O.S., segnala la mancata liquidazione dei compensi dovuti al personale dirigente medico che espleta attività in regime di libera professione intramurale, come disposto dall’art. 30 del Regolamento ALPI approvato con delibera del C.S. n. 658/2021, il quale prevede che “saranno corrisposti, in busta paga al personale interessato, comunque entro 60 giorni dall’avvenuto incasso delle somme da parte dell’Azienda e previa verifica che l’attività libero professionale intramurale sia stata svolta fuori dal normale orario di lavoro e nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento”.
L’art. 37 del predetto regolamento, rubricato Divieti, al comma 3 dispone “è incompatibile l’espletamento dell’attività Libero Professionale da parte del Dirigente che risulti in debito orario; in questo caso l’Azienda prenderà gli opportuni provvedimenti anche con riferimento all’espletamento dell’attività libero professionale. In particolare, previa segnalazione scritta dagli uffici preposti ai controlli sulle rilevazioni delle presenze in caso di prestazioni rese in situazione di debito orario, non si procederà alla liquidazione dei compensi”; mentre il successivo comma 4 precisa che “i professionisti che presentano debito orario legato all’attività istituzionale devono sanare tale condizione nei trenta giorni successivi al mese oggetto di verifica”.
La Direzione Aziendale, con nota prot. 20134 del 15.07.2021 emanava disposizioni in merito all’art. 37 del regolamento ALPI, e aggiungeva ulteriori divieti sull’inserimento manuale di giustificativi nel sistema decorsi 30 gg. dal mese oggetto di verifica, che la regolarizzazione doveva avere carattere eccezionale e non obbligatoria e che il pagamento dei compensi sarebbe avvenuto al recupero del debito orario.
Si precisa che, esistono diverse tipologie di svolgimento dell’attività libero professionale tra cui quelle svolte in regime di ricovero ordinario, day hospital, day surgery, day service, o prestazioni diagnostiche e strumentali che devono essere necessariamente svolte all’interno del normale orario di servizio, identificate dal comma 3 dell’art. 9 del regolamento ALPI, il quale specifica che “tale impegno orario deve essere quantificato secondo il numero e la tipologia delle prestazioni rese e recuperato dal dirigente entro il mese successivo”.
Cosa ben diversa riguarda invece tutto le altre prestazioni ambulatoriali e consulenze svolte dai dirigenti in regime di libera professione in osservanza al regolamento vigente e al di fuori del normale orario di lavoro nei giorni prefissati e concordati con l’Azienda. In questo caso occorre affermare che l’eventuale debito orario mensile del dirigente non ha alcuna attinenza con la sospensione o la mancata corresponsione dei compensi in quanto l’istituto contrattuale dell’orario di lavoro è regolato al di fuori dell’attività libero professionale e non rientrante nei divieti di cui all’art. 37 del regolamento ALPI, bensì dalle norme contrattuali sull’orario di lavoro e dall’art. 13 del C.C.I.A. della Dirigenza Medica, sottoscritto il 28.10.2008.
Poiché le disposizioni della Direzione Aziendale sono frutto di una errata interpretazione del regolamento, e che per tale motivo nei mesi scorsi ci sono stati notevoli ritardi nella liquidazione dei compensi, ai dirigenti che hanno svolto l’attività al di fuori dell’orario di lavoro e che in alcuni casi non sono mai stati corrisposti e trattenuti dall’Azienda in maniera illegittima, questa O.S. chiede l’immediata liquidazione dei compensi dovuti come previsto da regolamento.
In attesa di formale riscontro, si porgono distinti saluti
Il segretario FGU
Paolo Todaro
17 Luglio 2022
categorie: NEWS FGU MESSINA