Prot. n. CCU/486
Roma, 15 giugno 2021

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OGGETTO: – Criticità AOU “Gaetano Martino” di Messina, AOU “Federico II” e AOU “Vanvitelli” di Napoli – Segnalazioni e richiesta di interventi urgenti -.

Le scriventi OO.SS. FLCgil, FSUR CISL Università, UIL RUA, SNALS, FGU Gilda, sono venute a conoscenza di un parere rilasciato dall’ARAN relativo alle Aziende Ospedaliere Universitarie reso in riscontro ad alcuni quesiti posti dal Rettore dell’Università di Messina con nota del 26.04.2021, a valle delle significative criticità sorte in seguito all’iniziativa di voler istituire un IRCCS mediante la trasformazione del Policlinico Universitario “Gaetano Martino” dell’Ateneo di Messina, attualmente Azienda Ospedaliera Universitaria di cui all’art. 2, comma 2, lettera a) del DLgs n.517/99.

Tale iniziativa, evidentemente, risulta impossibile da praticare nei termini proposti e nefasta per la tenuta dei corsi di studio e di specializzazione di area medica e delle professioni sanitarie del suddetto Ateneo e, pertanto, è conseguente la forte reazione posta in essere dalle scriventi OO.SS. di categoria che sta animando significativamente il dibattito sia a livello locale
che nazionale.

La richiesta di parere inviata all’ARAN stupisce le scriventi OO.SS. nella parte in cui, il Rettore dell’Ateneo messinese, ha affermato in premessa che l’AOU “Gaetano Martino” di Messina sia improvvisamente divenuta riconducibile al “modello unico di AOU” previsto dal DLgs. n.517/99, nel maldestro tentativo di voler, inopinatamente e, a nostro avviso, senza alcun presupposto, tentare di modificare lo status giuridico della AOU integrata con il SSN, costituita dall’Università a norma del comma 8, dell’art.2 del D.Lgs. n.517/99.

Per raggiungere l’obiettivo della realizzazione dell’IRCCS, il Rettore ha deciso che qualcosa dovesse cambiare. Innanzitutto il comparto contrattuale del personale operante presso la suddetta AOU, ipotizzando un passaggio da quello dell’Istruzione e Ricerca a quello dalla Sanità, probabilmente pensando di potersi liberare in tal modo delle “fastidiose” OO.SS. del settore universitario che si oppongono ad un disegno che, a nostro avviso, rischia di generare gravi ripercussioni capaci di compromettere l’Ateneo messinese e la sua ex Facoltà di Medicina, per le cui attività è indispensabile la presenza di un Policlinico Universitario non modificato nella sua consistenza e funzione.

Fatto grave e molto rilevante è che le idee del Rettore sull’IRCCS e gli atti consequenziali prodotti non hanno visto il coinvolgimento degli Organi statutari dell’Ateneo e ancor meno quello delle parti sociali che hanno avviato la grande contestazione in atto, per la qualcosa si tenta ora di giungere alla costituzione dell’IRCCS facendo avviare la procedura dalla Regione sostenendo che l’Azienda sia divenuta “mista” o addirittura “più ospedaliera che universitaria”.

Come ha avuto modo di chiarire anche la Ministra dell’Università in un incontro di confronto con le scriventi, la soluzione dei problemi di finanziamento dei Policlinici Universitari non può essere ricercata in scorciatoie come la creazione di IRCCS che possono, peraltro, esercitare la loro attività solo su un massimo su 2 discipline e non interessando interi dipartimenti universitari e ad attività integrata, portando alla demolizione del sistema della Sanità Universitaria già molto provata dagli interventi regionali di contenimento dei costi.

In merito alla richiesta di parere all’ARAN, le scriventi OO.SS. intendono precisare che il DLgs. n.517/1999, intervenendo in materia di “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419”, ha previsto che la collaborazione fra Servizio Sanitario Nazionale e Università, si realizza attraverso Aziende Ospedaliero-Universitarie, aventi autonoma personalità giuridica.

Per un periodo transitorio di quattro anni, le Aziende Ospedaliero-Universitarie si sarebbero dovute articolare, in via sperimentale, in due tipologie organizzative:

1) Aziende costituite in seguito alla trasformazione dei Policlinici Universitari a gestione diretta, denominate Aziende Ospedaliere Universitarie integrate con il Servizio Sanitario Nazionale – art. 2, comma 2, lettera a) del DLgs. n.517/99;

2) Aziende costituite mediante trasformazione dei presidi ospedalieri nei quali insiste la prevalenza del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, anche operanti in strutture di pertinenza dell’Università, denominate Aziende Ospedaliere integrate con l’Università – art. 2, comma 2, lettera b) del DLgs. n.517/99 (le c.d. Aziende miste)

L’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n.517/99 prevedeva, altresì, che trascorso il quadriennio di sperimentazione, i due modelli di aziende dovessero dar vita a una unica tipologia organizzativa (che evidentemente non comporta una mutazione dello stato giuridico dell’Ente) denominata Azienda Ospedaliero-Universitaria, lasciando però indefinito l’assetto finale della futura Azienda a cui si sarebbe dovuta applicare, tuttavia, la disciplina speciale del D.Lgs. n.517/99 e non tutto il DLgs. n.502/92 in via diretta, come avviene per le ASL e le AO del SSN.

Inoltre sia le Aziende ex Policlinici Universitari (tipologia a) che le Aziende c.d. miste (tipologia b) sarebbero dovute confluire nel nuovo modello organizzativo definito Azienda Ospedaliero-Universitaria. Non si sarebbe avuta, quindi, una trasformazione dei Policlinici Universitari in Aziende miste come qualcuno erroneamente ipotizza.

Il predetto modello unico doveva essere configurato al termine del periodo di sperimentazione, valutati i risultati ottenuti dalla sperimentazione stessa, attraverso un “atto di indirizzo e coordinamento del Governo emanato ai sensi dell’art.8 della Legge 15 marzo 1997, n.59, su proposta dei Ministri della Sanità e dell’Università, della ricerca scientifica e tecnologica e, ove necessario, con apposito provvedimento legislativo”.

Giammai, quindi, avrebbero potuto provvedere le Regioni autonomamente seppur in presenza della modifica del titolo V della Costituzione, essendo la materia di pertinenza esclusiva dello Stato come affermato in diverse sentenze della Corte Costituzionale.

Tale atto di indirizzo, tuttavia, non è stato emanato mentre è intervenuto l’atto di indirizzo e coordinamento del Governo, il DPCM 24.05.2001, recante le “Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale” previsto dall’art. 1, comma 2, del DLgs. n.517/99, che costituisce l’attuale riferimento nazionale per la definizione delle predette intese, in attesa della emanazione dello schematipo delle convenzioni al quale devono attenersi le Università e le Regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio Sanitario Nazionale, in attuazione delle previsioni di cui alla successiva Legge di riforma dell’Università n.240/2010, intervenuta su tale aspetto per dare ordine a una applicazione disomogenea del D.Lgs. n.517/99 che ha condotto, in certi casi, all’adozione di atti non sostenuti dal diritto e che si pongono in netto contrasto con il dettato normativo e contrattuale vigente.

Pertanto, allo stato, permane ancora la distinzione tra le Aziende istituite in seguito alla trasformazione dei Policlinici Universitari a gestione diretta (c.d. Aziende di tipo a) e le Aziende costituite mediante trasformazione dei presidi ospedalieri nei quali insiste la prevalenza del corso di laurea in Medicina e Chirurgia (c.d. Aziende di tipo b).

A norma dell’art.7 del D.Lgs. n.517/99 al sostegno economico-finanziario delle attività svolte dalle predette Aziende concorrono risorse messe a disposizione sia dall’Università sia dal Fondo sanitario regionale. Alle attività correnti concorrono le Università con l’apporto di personale docente e non docente e di beni mobili ed immobili sia le Regioni mediante il corrispettivo dell’attività svolta secondo l’ammontare globale predefinito di cui all’articolo 8-sexies del decreto legislativo n. 502/92, previa definizione degli accordi di cui all’articolo 8-quinquies del medesimo decreto legislativo.

Per questo motivo nelle AOU (di qualunque tipo si tratti) opera personale universitario in convenzione a cui si applica, relativamente alla componente non docente, il CCNL Istruzione e Ricerca e le previsioni di cui all’art.31 del DPR 761/79.

Da tale assunto discendono, peraltro, le previsioni di cui all’art. 5 e 7 del CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale 2016/2018, in cui si parla di Aziende Ospedaliero-Universitarie di cui alla lett. a) dell’art. 2 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 quali Istituzioni del comparto e dell’area dell’Istruzione e Ricerca, al cui personale direttamente reclutato, vanno applicati i CCNL dell’Istruzione e Ricerca e l’art.31 del DPR 761/79.

Per quanto concerne l’AOU “Gaetano Martino”, contrariamente a quanto asserito dal Rettore dell’Ateneo di Messina, si conferma che trattasi di Azienda Ospedaliero-Universitaria di cui alla lett. a) dell’art. 2 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e, naturalmente, tutto riconduce a tale tipologia organizzativa:

– per il Ministero della Salute, secondo dati aggiornati al 15 Luglio 2020, l’AOU “Gaetano Martino” di Messina è un’Azienda Ospedaliera integrata con il SSN, cioè una Azienda Ospedaliero-Universitaria di cui alla lett. a) dell’art. 2 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;
– l’AOU “Gaetano Martino” di Messina è stata istituita con Decreto Rettorale n.636 del 26.05.2000 ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 2, lettera a) e 8 dell’art.2 del D.Lgs 21.12.1999, n. 517;
– l’Assessorato Regionale della Salute con nota del 13.04.2018, prot. n.29836, nell’autorizzare la stabilizzazione per tutte le Aziende del SSR di biologi, afferma chiaramente che in Sicilia “le Aziende Policlinico rientrano tra quelle di cui all’art. 2, comma 2, lettera a), del DLgs. n. 517/99, perciò essendo enti appartenenti al comparto dell’istruzione e della ricerca, quanto alla gestione del personale e alla individuazione dei CCNL di riferimento”;
– l’Avvocatura dello Stato di Palermo con nota prot. n.342 del 30.07.2004, concernente la provvista di personale dell’AOU e le delegazioni trattanti in sede di contrattazione decentrata indirizzata sia alle Aziende Ospedaliere Universitarie che alle Università siciliane, compresa quella di Messina, nonché all’Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia, confermano che tutte le predette Aziende sono AOU di cui alla lett. a) dell’art. 2 del DLgs. 21 dicembre 1999, n. 517;
– il Tribunale di Messina-Sezione Lavoro con Sentenza del 25 Luglio 2013 afferma che l’AOU “Gaetano Martino” di Messina è stata costituita ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera a) e comma 8 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e il personale rientra nel comparto del personale delle Università;
– il Commissario Straordinario dell’AOU “Gaetano Martino” di Messina con nota del 13.08.2020, prot. n. 0019396/2020, afferma che al personale assunto nelle Aziende Ospedaliere Universitarie, secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Quadro, si applica il Contratto Collettivo Università e Ricerca;
– l’Atto Aziendale dell’AOU “Gaetano Martino” di Messina afferma che la delegazione trattante per la parte sindacale è costituita dalle OO.SS. firmatarie del CCNL Università;
– il CCIA attualmente vigente afferma che la delegazione trattante dell’AOU “Gaetano Martino” di Messina per la parte sindacale è costituita dalle OO.SS. firmatarie del CCNL Università.

Si potrebbe continuare nell’elencazione di tanti altri atti che riconducono la predetta Azienda“ Gaetano Martino” di Messina all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di cui alla lett. a) dell’art. 2 del DLgs. 21 dicembre 1999, n. 517.

E’ evidente, quindi, che l’analisi proposta all’ARAN dal Rettore dell’Università di Messina volta a rappresentare che detta Azienda non sarebbe riconducibile a quella di cui alla lett. a) dell’art. 2 del DLgs. n. 517/99, appare priva di qualsiasi fondamento giuridico e documentale, il che rende l’iniziativa del Rettore stupefacente e incomprensibile, confermando i tutti i dubbi e i sospetti denunciati dalle scriventi Organizzazioni Sindacali in ordine all’iniziativa di istituire l’IRCCS.

Del resto qualora vi fosse stata da parte dell’AOU l’assunzione di provvedimenti in materia di reclutamento di personale non conformi al richiamato dettato normativo e contrattuale, peraltro costante nel tempo, ci troveremmo solo in presenza di una situazione di fatto di dubbia legittimità che innanzitutto il Rettore avrebbe il dovere di denunciare per le gravi ripercussioni che si potrebbero abbattere anche sull’Università che deve vigilare sugli atti adottati dal Direttore Generale nella misura in cui gli stessi impattino sulle attività integrate  e sul rispetto dello stato giuridico del personale e del Policlinico Universitario, coinvolgendo anche i preposti organismi di controllo interno ed esterno, non potendosi conferire legittimità ad atti eventualmente adottati in violazione di norma di legge o di contratto per la solo circostanza che siano “stati riscontrati di fatto”.

Pertanto si chiede alle SS.LL. in indirizzo di intervenire urgentemente sospendendo qualsivoglia procedura di istituzione dell’IRCCS mediante trasformazione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Gaetano Martino”, diffidando il Rettore dell’Ateneo di Messina dal compiere ulteriori atti in tal senso. Si chiede, altresì, di disporre tutte le verifiche del caso affinché si possa accertare se il reclutamento autonomo effettuato dalla predetta AOU sia conforme al dettato normativo e contrattuale vigente e, precisamente, se sia stato effettuato con riferimento ai CCNL dell’Istruzione e Ricerca e ai precedenti CCNL Università e le eventuali responsabilità anche erariali in caso fossero accertate violazioni in tal senso.

Violazioni che appaiono conclamate invece con riferimento alla grave situazione riscontrata presso l’AOU dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e l’AOU dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, anch’esse Aziende di cui all’art.2, comma 2, lettera a) del DLgs. n.517/99, costituite rispettivamente dall’Università di Napoli “Federico II” e dall’Università della Campania “Vanvitelli” (già Seconda Università di Napoli) con decreto dei rispettivi Rettori pro tempore ai sensi dell’art.2, comma 8, del DLgs. n.517/99, in seguito alla trasformazione dei rispettivi Policlinici Universitari a gestione diretta.

In tal caso sono le Aziende ad essersi discostate dalla norma, contravvenendo alle specifiche previsioni di cui all’art. 40 del DLgs n. 165/2001 e ai CCNQ e ai CCNL di settore nel tempo vigenti.

In particolare è stato riscontrato che l’AOU “Federico II”, negli ultimi anni, ha iniziato a reclutare proprio personale applicando il CCNL del comparto/Area della Sanità in luogo di quello corretto dell’Istruzione e Ricerca che, come chiarito anche dall’ARAN nel parere all’Ateneo di Messina, va applicato nel caso delle Aziende di cui all’art.2, comma 2, lettera a) del DLgs. n.517/99.

L’AOU Vanvitelli, invece, pur avendo applicato al proprio reclutamento fino allo scorso anno il CCNL dell’Istruzione e Ricerca, ha deciso, sulla base di specifiche indicazioni regionali non conformi alla norma, di iniziare ad applicare i CCNL del comparto/Area della Sanità analogamente a quanto avvenuto presso l’AOU “Federico II”, per cui l’iniziativa di impugnare i bandi di concorso in atto.

La suddetta decisione si baserebbe sul falso presupposto che le predette Aziende sarebbero finanziate dalla Regione e che, pertanto, sia quest’ultima a dover definire il CCNL che si applica e non la contrattazione collettiva ai sensi dell’art.40 del DLgs. n.165/2001. A tal riguardo è solo il caso di segnalare che nei bilanci aziendali, contrariamente a quanto previsto dal dettato normativo, non figura il concorso universitario al finanziamento dell’AOU per come previsto dall’art.7 del DLgs. n.517/99 e dal DPCM 24.05.2001.

Com’è noto le norme suindicate sono chiare nel demandare alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, tra i quali rientra anche il personale delle Aziende Ospedaliere Universitarie, precisando che i comparti di contrattazione collettiva sono individuati da un Accordo Quadro sottoscritto dall’ARAN con le Confederazioni Sindacali rappresentative.

Orbene, tutti gli accordi quadro definiti in sede ARAN dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n.517/99 hanno sancito che le AOU di cui alla lettera a) dell’art.2, comma 2, del D.Lgs. n. 517/99 (e quindi anche l’AOU “Federico II” e l’AOU “Vanvitelli”) appartengono al comparto/area dell’Università, oggi Istruzione e Ricerca. Pertanto, al personale reclutato autonomamente dalle predette AOU deve essere applicato il CCNL dell’Istruzione e Ricerca e l’art.31 del DPR 761/79. Del resto sarebbe illogico pensare che in una medesima unità produttiva di un’Azienda Universitaria possano operare lavoratori disciplinati da ben 5 contratti collettivi di lavoro (profondamente diversi tra loro) oltre al personale docente disciplinato dalla legge.

La scelta di assumere personale con stato giuridico ospedaliero in difformità dal richiamato quadro normativo ha inevitabili ripercussioni anche in termine di costituzione e utilizzazione dei Fondi del salario accessorio e di relazioni sindacali con conflitti mai registrati in precedenza, in quanto la contrattazione decentrata avveniva solo con le OO.SS. del settore universitario.

Nel caso dell’AOU Federico II, infatti, da quest’anno sarebbero ammesse alla
contrattazione decentrata anche le OOSS del comparto e dell’Area Sanità che non avrebbero titolo a negoziare nell’AOU se l’Azienda avesse operato nel solco della norma.

Peraltro le distinte contrattazioni andrebbero disciplinate con Fondi specifici per ciascun contratto di riferimento, mentre gli attuali Fondi sono unici e derivanti da quelli universitari incrementati in modo alquanto discutibile per la componente ospedaliera contravvenendo ai vincoli imposti dalle norme di contenimento della spesa pubblica ed in particolare dall’art.23, comma 2, del DLgs n.75/2017; dall’art. 1, comma 236, della Legge n.208/2015 e dall’articolo 1, comma 456, della legge n.147/2013.

Analoga situazione sta per ripetersi anche presso l’AOU “Vanvitelli”.

A tal riguardo si evidenzia quanto rappresentato dell’Avvocatura dello Stato di Palermo, con la suindicata prot. n.342 del 30.07.2004, riferita alle AOU siciliane, riguardo all’ipotesi di assunzioni di personale ai sensi dei CCNL del SSN, secondo cui “appare giustificato il timore” della stessa Avvocatura della Stato che la suddetta ipotesi “porti ad una condizione di complessiva illegittimità e confusione con grave rischio per la corretta operatività della Azienda”, condizione in cui sembra, purtroppo, essere precipitata l’AOU “Federico II” e in cui stia precipitando AOU “Vanvitelli”, con inevitabili ripercussioni sulla tenuta dei corsi di laurea e di specializzazione di area medica e delle professioni sanitarie per come rappresentato più volte dalla Presidente della Scuola di Medicina dell’Università “Federico II” che lamenta da tempo la mancanza di una programmazione aziendale coerente con la programmazione e le esigenze della Scuola di Medicina, i cui deliberati sono costantemente disattesi.

In un momento particolarmente drammatico per il Paese in cui si sente forte la carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, bisogna interrogarci sul perché le esigenze manifestate dalla Scuola di Medicina dell’Ateneo Federiciano sembrano non trovare rispondenza nelle scelte assunte dall’AOU “Federico II”.

L’AOU sembrerebbe non seguire più la “mission” per la quale é stata istituita dall’Università e precisamente quella di accompagnare la Scuola di Medicina.

Bensì l’Azienda, analogamente a quanto sta accadendo anche presso l’AOU “Vanvitelli”, sembra considerarsi come un Presidio Ospedaliero del SSN guidato esclusivamente da indirizzi e logiche regionali che non tengono conto delle reali esigenze dell’Università. Basti pensare a cosa accade ai posti letto e alla loro incongruenza rispetto alla offerta formativa e ai criteri
definiti dal DPCM 24.05.2001 e alle centinaia di precari che da anni non trovano stabilizzazione malgrado le migliaia di unità di personale cessato dal servizio e mai sostituite.

In attesa di tempestivi interventi volti a riaffermare il carattere peculiare e universitario dei nosocomi di formazione sanitaria, per come definiti nel tavolo specifico istituito presso il MUR di cui si attendono gli esiti definitivi per come concordato con le scriventi OO.SS., si ritiene necessario un intervento delle SS.LL. in indirizzo volto a ripristinare urgentemente il rispetto del dettato normativo e contrattuale presso l’AOU “Federico II” e l’AOU “Vanvitelli”, accertando eventuali responsabilità anche di tipo erariale, nei confronti di tutti i soggetti che abbiano agito in difformità dall’enunciato quadro normativo di riferimento, con particolare riferimento al ripristino del corretto inquadramento giuridico ed economico spettante al personale reclutato dalle predette AOU e correzione dei bandi di concorso in atto.

Si ritiene necessario, altresì, un intervento delle SS.LL. affinché siano richiamate le predette AOU al rispetto del principio di leale collaborazione tra Università e SSN che non può che concretizzarsi nella definizione di una programmazione delle attività aziendali che riscontri pienamente alla programmazione dell’Università e della Scuola di Medicina valorizzando l’integrazione delle funzioni.

In attesa di un cortese cenno di riscontro data l’importanza delle criticità segnalate.

Cordialmente.

LE SEGRETERIE NAZIONALI

FLC CGIL  – Pino di Lullo
FSUR-CISL Università – Francesco De Simone Sorrentino 
UIL SCUOLA RUA – Attilio Bombardieri
SNALS – Teresa Angiuli
FGU-GILDA Dipartimento Università – Arturo Maullo

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15 Giugno 2021

categorie: NEWS FGU NAZIONALE